Non si capisce bene che succede, o forse sì: il disegno di legge sul reato di violenza sessuale è stato ancora riformulato per essere presentato in Commissione Giustizia al Senato epurato della parola "consenso". La modifica è stata fortemente voluta dalla relatrice e presidente della Commissione, Giulia Bongiorno (Lega), che è anche un'avvocata penalista di lungo corso.
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La riformulazione proposta in Commissione Giustizia al Senato modifica in modo sostanziale l’articolo 609-bis del Codice penale, che disciplina il reato di violenza sessuale. Nella versione approvata dalla Camera, il testo introduceva esplicitamente il concetto di "consenso libero e attuale" come requisito necessario affinché un atto sessuale sia considerato lecito.
In assenza di tale consenso, l’atto veniva qualificato come violenza sessuale, punita con una pena da 6 a 12 anni di reclusione, in linea con quanto previsto anche dalla Convenzione di Istanbul. Il nuovo testo, riformulato dalla senatrice Giulia Bongiorno, elimina ogni riferimento diretto al consenso. Al suo posto, viene introdotto il concetto di "volontà contraria all’atto sessuale" da parte della persona offesa.
Tale volontà, si specifica, deve essere valutata tenendo conto delle circostanze e del contesto in cui il fatto è commesso. Il testo chiarisce inoltre che l’atto sessuale è considerato contrario alla volontà della persona anche: quando è commesso a sorpresa; oppure quando l’autore approfitta dell’impossibilità della vittima di esprimere il proprio dissenso, per ragioni contingenti o psicologiche.
Un’altra modifica rilevante riguarda la cornice edittale della pena: la nuova formulazione reintroduce la distinzione tra due ipotesi, atti sessuali contro la volontà della vittima, pena da 4 a 10 anni di reclusione, e atti sessuali commessi con violenza, minaccia o abuso di autorità, pena da 6 a 12 anni, (come nella formulazione attuale).
Queste modifiche mirano, secondo la relatrice, a tutelare le vittime in un maggior numero di situazioni, pur mantenendo ferme le garanzie processuali per l’imputato. In particolare, si intende evitare che l’imputato debba dimostrare l’esistenza di un consenso preventivo e dettagliato, evitando così una possibile inversione dell’onere della prova, ritenuta da alcuni/e giuristi/e incompatibile con il principio costituzionale di presunzione di innocenza.
Eppure l'aggiunta del termine "consenso" era il motivo per riscrivere la legge
Siamo sicure di non ricordare male: la necessità di modificare la legge sul reato di violenza sessuale nasceva proprio dall’urgenza di chiarire il ruolo del consenso all’interno dell’ordinamento penale italiano. Eppure dalla nuova versione del DDL il termine consenso è scomparso ed è qui che la questione si complica.
L’intervento legislativo era motivato da una volontà condivisa, almeno inizialmente, di recepire pienamente la Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013, che stabilisce un principio chiaro: il sesso senza consenso è stupro. La normativa attuale (art. 609-bis del Codice Penale) prevede il reato di violenza sessuale solo in presenza di violenza, minaccia o abuso di autorità, lasciando scoperta una - grossa - fascia grigia di situazioni in cui la vittima non ha prestato consenso ma nemmeno ha subito una costrizione visibile o esplicita.
Da qui nasceva l’idea, avanzata in diverse proposte legislative, di inserire esplicitamente il concetto di consenso libero e attuale come criterio centrale per stabilire la liceità di un rapporto sessuale.
E infatti la riforma annunciata con trombe, conferenze stampa e parate militari lo scorso novembre andava proprio in questa direzione. Con il nuovo testo proposto al Senato dalla relatrice Giulia Bongiorno, il concetto di consenso viene sostituito da quello di volontà contraria all’atto sessuale. Cioè dal dissenso, che deve essere valutato tenendo conto del contesto e delle circostanze. Scusate, come?
La norma chiarisce che si configura il reato anche nei casi in cui l’atto sia compiuto a sorpresa o quando la persona, paralizzata dalla paura o dall’imbarazzo, non riesca a esprimere dissenso.
la vittima di violenza e le domande a cui dovrà sempre rispondere
Chi sostiene questa nuova impostazione crede che consenta una maggiore aderenza alla realtà processuale, evitando il rischio di porre sull’imputato l’onere di provare un consenso esplicito e documentato, cosa che alcuni giuristi avevano giudicato problematica dal punto di vista costituzionale (verrebbe meno il principio d'innocenza). Dal loro punto di vista, si tutelano meglio sia i diritti della vittima che quelli dell’imputato.
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