Italia, stupro e la riforma del consenso: quelle domande che le vittime non dovranno più sentirsi porre

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(La redazione di fem) Nov 13, 2025 · 2 mins read
Italia, stupro e la riforma del consenso: quelle domande che le vittime non dovranno più sentirsi porre
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La riforma dell'articolo 609 parla apertamente di consenso e della sua mancanza. Consenso libero ed attuale, per la precisione, è il concetto che viene introdotto con l'emendamento presentato dalle relatrici di Michela Di Biase (Partito democratico) e Carolina Varchi (Fratelli d’Italia): approvato all’unanimità dalla commissione Giustizia della Camera per la modifica dell’articolo 609-bis del codice penale, cioè quello che regola la violenza sessuale.

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Secondo il testo quindi "chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero ed attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni". Pena uguale per chi "costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o abuso di autorità, ovvero chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa".

l'emendamento che prova a riformare la legge sullo stupro

Nei fatti l'emendamento aggiorna la proposta di legge a prima firma di Laura Boldrini depositata nel febbraio 2024 e che mira a colmare una lacuna del diritto penale italiano. Finora, la violenza sessuale è stata configurata solo nei casi in cui fosse dimostrata e dimostrabile la costrizione, la minaccia o l’abuso di autorità. Con la nuova formulazione, il reato si configurerebbe anche quando l’atto sessuale avviene in assenza di un consenso esplicito, rendendo la volontà della persona offesa l’elemento centrale della fattispecie.

Domande coime "hai gridato", "lo hai morso", "sei scappata", in sostanza non verranno più poste o almeno così si presume. La riforma infatti nasce dal tentativo di allineare l’Italia alla Convenzione di Istanbul e agli standard già adottati da diversi Paesi europei, dove la libertà sessuale è tutelata non solo contro la violenza ma contro ogni violazione del consenso.

La Commissione Giustizia ha concluso le audizioni di esperti/e e magistrati/e, tra cui la procuratrice aggiunta di Palermo Annamaria Picozzi, che coordina il dipartimento "fasce deboli" da diversi anni. Nel suo intervento, Picozzi ha sostenuto che la norma rappresenta «la tappa finale di un’evoluzione giuridica e culturale» e ha sottolineato che la mancanza di consenso può manifestarsi anche nel silenzio o nella paralisi emotiva, fenomeni noti nella psicologia delle vittime. Ha spiegato anche che la paura immobilizza e che la reazione fisica non può essere il parametro per stabilire la verità dei fatti. Dal punto di vista tecnico, la magistrata ha proposto di eliminare dal testo i verbi “costringe o induce”, che rischiano di ridurre la centralità del consenso e di distinguere tra i casi di semplice assenza di consenso e quelli aggravati da violenza fisica o minaccia, prevedendo pene diverse.

la testimonianza della vittima diventa centrale

Ha inoltre suggerito di inserire la definizione di consenso direttamente nel testo dell’articolo 609-bis, per garantire coerenza normativa. L’obiettivo della riforma è spostare l’attenzione del processo penale dal comportamento della vittima a quello dell’autore del reato. Ma non con una prosopettiva accusatoria, bensi con quella di dare valore centrale alla testimonianza della vittima che non dovrà dimostrare di essersi ribellata, di aver gridato o tentato di fuggire. Basterà accertare che non abbia espresso un consenso libero, consapevole e presente.