Pacchetto "antiviolenza", consenso, presunzione di innocenza e femminicidio come reato autonomo

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(La redazione di fem) Nov 26, 2025 · 5 mins read
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 Il femminicidio è finalmente reato autonomo in Italia, da ieri: 25 novembre 2025, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne.  Si sono svegliati bene al Parlamento italiano, perché hanno approvato all’unanimità una legge storica: per la prima volta il femminicidio entra nel Codice Penale come reato autonomo

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Con questa nuova legge nei fatti viene introdotto l’articolo 577-bis nel Codice Penale. È lì, nero su bianco, che compare per la prima volta la parola "femminicidio" in una norma penale con tanto di aggravanti tutte sue.

L’articolo dice che si configura il reato di femminicidio quando una donna viene uccisa in una di queste quattro situazioni: per odio, discriminazione o prevaricazione contro di lei in quanto donna (cioè per il solo fatto di essere donna), come atto di controllo, possesso o dominio sulla vittima (cioè "lei è mia e faccio quello che voglio"), quando rifiuta di iniziare o continuare una relazione affettiva ("non vuole tornare me, l'ammazzo") e quando l’uccisione è un modo per limitare la libertà della donna ("non deve uscire da sola", "non deve lavorare/studiare") e questo va a tutela delle ragazze e donne che non sono solo partner o ex partner del femminicida ma anche figlie, sorelle, colleghe.

Se l’uccisione non rientra in uno di questi motivi, si applica ancora l’art. 575 del Codice Penale, cioè il reato classico di omicidio. La pena minima sono 24 anni e la massima è l’ergastolo. Quindi la stessa pena dell’omicidio aggravato. Ma attenzione: non è solo una questione di pena. Il vero cambiamento è che ora il femminicidio ha una sua definizione giuridica, un suo spazio nel Codice Penale ed è riconosciuto per ciò che è davvero: un crimine di genere, sistemico, che riguarda i rapporti di potere tra uomini e donne e che inserisce tra le aggravanti una serie di comportamenti tipici della violenza di genere: lesioni, modifiche dell'aspetto della vittima, atti persecutori, stupro.

Qualcosa che mancava dalla prospettiva di riconoscimento istituzionale del fatto che molte donne vengono uccise non per caso, ma perché sono donne.

Parimenti importante: si facilita la raccolta di dati statistici precisi, distinguendo i femminicidi dagli altri omicidi e si consente una maggiore attenzione da parte della magistratura e delle forze dell’ordine nel trattare questi casi, anche nelle fasi precedenti al delitto (stalking, minacce, violenza domestica).

La questione dell'ergastolo che c’era già

Sì, l’ergastolo c’era anche prima: se un uomo uccideva la compagna o l’ex poteva già essere condannato al massimo della pena (cioè l'ergastolo) soprattutto se c’erano aggravanti. Ma quello che mancava era una tipizzazione autonoma del crimine. In altre parole si puniva il fatto, ma non se ne riconosceva la natura sistemica e ripetitiva. Questa legge dice che non è un raptus, non è gelosia, non è un litigio finito male. È femminicidio.

Ma ecco il cuore della norma (art. 577-bis c.p.): è femminicidio quando l’uccisione della donna avviene per odio, discriminazione o prevaricazione in quanto donna, per controllo, possesso o dominio, in conseguenza del rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva, per limitare le libertà individuali della vittima.

E ora, la retromarcia sul consenso

Sempre nel giorno del 25 novembre 2025, si è parlato anche del principio chiave e noto a livello internazionale del "solo sì significa sì".  Nel corso dell’esame del cosiddetto pacchetto antiviolenza è però stato respinto quell'emendamento di cui si era tanto discusso nelle scorse settimane e proposto da deputate e deputati dell’opposizione, in particolare del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, che mirava a inserire esplicitamente nella legislazione il principio del consenso come elemento fondante per definire la violenza sessuale.

Il testo proposto si ispirava ai modelli già in vigore in Paesi come la Francia, dove la legge riconosce che la mancanza di un consenso attivo equivale a violenza sessuale, anche in assenza di minaccia o forza fisica ma è anche vero che la legge francese era molto più indietro rispetto alla nostra. In termini giuridici, questo principio sposta il focus dal comportamento della vittima a quello dell’autore del reato. Ma in senso positivo.

Quindi non sarebbe più la vittima a dover dimostrare di aver resistito o di essere stata costretta con violenza ma è invece l’imputato che deve dimostrare che c’è stato consenso esplicito, libero e informato. Perché l’emendamento è stato respinto è facile a dirsi: la maggioranza parlamentare cioè Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, ha sostenuto che la normativa vigente è già sufficiente a punire i reati di violenza sessuale e che parlare dl consenso sarebbe ridondante o addirittura dannosa per la certezza del diritto.

che fine fa la presunzione di innocenza? appunto.

In particolare, la relatrice del provvedimento, l’onorevole Laura Ravetto (Lega), ha dichiarato che l'introduzione del principio del solo sì è sì rischierebbe di compromettere la presunzione di innocenza e di creare ambiguità interpretative nei processi penali. Nel senso: se basta la parola della vittima chi entra in aula come imputato entra per dimostrare di non aver commesso il reato, cioè non è protetto dal principio di innocente fino a prova contraria.

La deputata Chiara Gribaudo (Partito Democratico), intervenendo in Aula, ha accusato la maggioranza di aver perso un’occasione storica per allineare la legge italiana agli standard europei più avanzati. Gribaudo ha sottolineato come il rifiuto del principio del consenso trasmetta un messaggio di sfiducia nei confronti della parola delle donne

Anche la vicepresidente della Commissione Giustizia, Valentina D’Orso (Movimento 5 Stelle), ha espresso forte critica, dichiarando che nel 2025, "non può esistere una legge che non riconosca il diritto delle persone a decidere del proprio corpo fino in fondo". Va riconosciuto che il pacchetto antiviolenza contiene misure importanti: inasprimento delle pene per maltrattamenti e atti persecutori, rafforzamento delle misure cautelari, più risorse per i centri antiviolenza, obbligo di formazione per magistrati/ e operatori e operatrici.