Scambio sul Posto energia, per fare domanda c'è tempo fino al 29 settembre

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HDblog.it Sep 16, 2025 · 2 mins read
Scambio sul Posto energia, per fare domanda c'è tempo fino al 29 settembre
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Il GSE - Gestore Servizi Energetici - ricorda tramite comunicato che è possibile aderire al servizio di Scambio sul Posto esclusivamente fino al 29 settembre 2025, e solo per gli impianti che producono energia elettrica entrati in esercizio entro il 29 maggio dello stesso anno. Il regime è infatti destinato a concludersi così come previsto dalla Deliberazione ARERA 78/2025/R/efr in attuazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del DL 199/21.

Decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il meccanismo dello scambio sul posto è soppresso. I nuovi impianti che entrano in esercizio dopo tale data possono accedere a uno dei meccanismi di cui ai precedenti titoli alle condizioni e secondo le modalità ivi stabilite, ovvero al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Va ricordato che tutte le convenzioni attive di Scambio sul Posto verranno portate a naturale scadenza ma non potranno più essere rinnovate una volta raggiunti i 15 anni dalla prima sottoscrizione. Come indicato nello stralcio del decreto legge 199/21 sopra riportato, in alternativa alle modalità previste dallo Scambio sul Posto la remunerazione dell'energia prodotta e immessa in rete può avvenire facendo richiesta di accesso al servizio di Ritiro Dedicato. Tale meccanismo è cumulabile con gli incentivi per le Comunità Energetiche e le altre configurazioni di autoconsumo diffuso.

Ritiro Dedicato: cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti autorizzati a farlo. Il GSE corrisponde al produttore un prezzo per kWh immesso in rete. L'accesso può essere richiesto per gli impianti

  • con potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA (Megavolt-Ampere) alimentati da fonti rinnovabili
  • con potenza qualsiasi per impianti che producono energia elettrica da: eolico, solare, geotermico, moto ondoso, maremotrice, idraulica
  • con potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti non rinnovabili
  • con potenza apparente nominale pari o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili diverse da quelle sopra citate

NON possono accedere al meccanismo del Ritiro Dedicato gli impianti che già accedono ai meccanismi che prevedono il riconoscimento di una Tariffa Onnicomprensiva (incentivo + ricavo da vendita dell'energia).